GUIDA PER CHI VENDE ALLA PA

Come farsi invitare a un affidamento diretto

Aggiornata al 29 settembre 2026. Ogni affermazione normativa cita l'articolo. Non è consulenza legale: per una valutazione sul tuo caso serve un professionista.

Se cerchi affidamento diretto trovi decine di guide. Sono scritte tutte per il funzionario che deve affidare, non per l'impresa che vuole essere scelta. Questa è scritta dall'altra parte del tavolo: cosa prevede la norma, e in quali punti esatti ti mette nella condizione di essere invitato.

Sotto queste soglie l'ente può scegliere direttamente

Il Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023, permette alla pubblica amministrazione di affidare senza gara i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro (art. 50, comma 1, lettera b) e i lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 50, comma 1, lettera a).

Fai attenzione a una parola. La norma dice inferiore a, non fino a. A 140.000 euro esatti l'affidamento diretto non è ammesso. Molte guide scrivono fino a: è un errore, e a te cambia la procedura.

Sopra quelle soglie, e fino alla soglia europea, si passa alla procedura negoziata, con un numero minimo di operatori da consultare: almeno cinque per servizi e forniture (lettera e), almeno cinque per i lavori da 150.000 a un milione (lettera c), almeno dieci per i lavori da un milione alla soglia europea (lettera d).

UN CAMBIAMENTO DEL 2026 CHE È PASSATO INOSSERVATO

Dal 1 gennaio 2026 la soglia europea per forniture e servizi delle amministrazioni statali centrali è scesa a 140.000 euro, per effetto del regolamento delegato UE 2025/2152. Per quelle amministrazioni la fascia della procedura negoziata si azzera: sotto 140.000 c'è l'affidamento diretto, sopra si va subito in procedura ordinaria europea. Per le amministrazioni sub centrali, comuni compresi, la soglia è 216.000 euro e la fascia negoziata resta ampia.

Se vendi a ministeri e agenzie centrali, l'affidamento diretto è diventato l'unica finestra non europea che hai.

Da dove l'ente prende i nomi

È la domanda che conta davvero, e la norma risponde in modo esplicito. L'art. 50, comma 2 stabilisce che gli operatori da invitare si individuano in base a indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici.

Sono due porte, e sono le sole due porte tipizzate dalla norma. Tutto il resto è relazione, e la relazione senza la porta non basta, perché il funzionario deve poter motivare da dove ha preso quel nome.

Porta 1: le indagini di mercato.

Disciplinate dall'Allegato II.1, art. 2. L'ente pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per un periodo minimo di quindici giorni, riducibili a cinque in caso di urgenza motivata. L'avviso indica il valore dell'affidamento, i requisiti richiesti e quanti operatori verranno invitati. Il sorteggio è ammesso solo in casi eccezionali, quando non sia praticabile un criterio oggettivo di selezione.

Porta 2: gli elenchi di operatori economici.

Disciplinati dall'Allegato II.1, art. 3. Ogni ente può costituire il proprio elenco con un avviso pubblico, articolato per categorie e fasce di importo. Tre cose che quasi nessuno sa: l'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, quindi non devi aspettare che l'elenco venga riaperto; l'ente deve valutare la tua domanda entro trenta giorni, prorogabili fino a novanta in caso di molte istanze; il mancato diniego equivale ad accoglimento, quindi se non ti risponde sei dentro.

La rotazione, e l'unico varco che lascia aperto

Il principio di rotazione (art. 49) esiste per impedire che lo stesso fornitore venga riaffidato all'infinito. Per te è insieme un ostacolo e un'opportunità, a seconda di dove ti trovi.

Il comma 2 vieta di affidare al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi. Se sei tu il fornitore uscente, quella porta è chiusa. Se l'uscente è un altro, quella porta è aperta per te, e questo è il momento in cui vale la pena farsi trovare.

Il comma 3 consente alla stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce di valore, applicando il divieto dentro ciascuna fascia. È una facoltà, non un obbligo, e va disciplinata in un atto dell'ente: significa che la stessa impresa può essere riaffidata in una fascia diversa da quella in cui era uscente.

Il comma 4 permette di reinvitare il contraente uscente, ma solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, e previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa. È la disposizione più contestata in giurisprudenza: non contarci.

Il comma 6 consente di derogare alla rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Attenzione a come lo leggi: la norma dice è consentito derogare. È una facoltà dell'ente, non una esenzione automatica, e molte amministrazioni applicano comunque la rotazione anche sotto quella cifra per regolamento interno.

IL VARCO

Il comma 5 dice che la rotazione non si applica nelle procedure negoziate quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare.

Se sei il fornitore uscente, è l'unico canale in cui il divieto di reinvito non opera. Vale la pena presidiare le indagini di mercato aperte molto più di quanto quasi nessuno faccia.

Le leve che la norma ti mette a disposizione

Qui sotto ci sono solo le leve che hanno un aggancio in una norma o in un documento ufficiale, con il riferimento accanto. Abbiamo lasciato fuori i consigli di marketing generici: non perché siano inutili, ma perché non sono questo.

01

Iscriversi agli elenchi di operatori economici dei singoli enti, indicando con precisione categoria e fascia di importo.

Dove è scritto

Art. 50, comma 2 e Allegato II.1, art. 3

02

Rispondere agli avvisi di indagine di mercato e alle manifestazioni di interesse, presidiando i siti degli enti e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Dove è scritto

Art. 50, comma 2 e Allegato II.1, art. 2

03

Monitorare gli avvisi di avvio della consultazione, che le stazioni appaltanti sono obbligate a pubblicare sul proprio sito dal correttivo del 2024.

Dove è scritto

Art. 50, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 209/2024

04

Dare priorità alle indagini di mercato aperte, perché sono l'unico caso in cui la rotazione non blocca il fornitore uscente.

Dove è scritto

Art. 49, comma 5

05

Abilitarsi al MEPA sui bandi e sulle categorie merceologiche giuste. L'abilitazione è gratuita e garantita a chi ha i requisiti del capitolato, ma va chiesta per ogni singolo bando.

Dove è scritto

Art. 1, comma 450, L. 296/2006 e Regole del Sistema di e-Procurement Consip

06

Pubblicare e tenere aggiornato il catalogo sul MEPA: l'ordine diretto di acquisto è l'accettazione di un'offerta già pubblicata a catalogo, quindi senza catalogo sei fuori da quel canale.

Dove è scritto

Regole del Sistema di e-Procurement Consip

07

Registrarsi sulle piattaforme telematiche regionali, una per una: l'abilitazione al MEPA non vale altrove. L'accesso non può costarti nulla, la norma vieta di mettere a carico dei concorrenti i costi di gestione delle piattaforme.

Dove è scritto

Art. 25 D.Lgs. 36/2023

08

Registrarsi al FVOE e tenerlo popolato. Non aumenta le probabilità di invito, ma riduce il rischio che l'affidamento salti nella verifica dei requisiti.

Dove è scritto

Art. 24 D.Lgs. 36/2023 e delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

09

Leggere il programma triennale degli acquisti degli enti che ti interessano: è pubblicato sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale, e ti dice cosa un ente comprerà mesi prima della procedura.

Dove è scritto

Art. 37 D.Lgs. 36/2023

10

Partecipare alle consultazioni preliminari di mercato, con cui l'ente informa gli operatori degli appalti che ha in programma.

Dove è scritto

Art. 77 D.Lgs. 36/2023

11

Rendere documentabili le esperienze pregresse. Anche nell'affidamento diretto senza consultazione, l'ente deve scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee: un dossier di referenze serve a lui per motivare, non solo a te per convincere.

Dove è scritto

Art. 50, comma 1, lettere a e b

12

Presidiare la classificazione: categoria, fascia di importo e codice CPV determinano se compari o no nel bacino da cui l'ente attinge.

Dove è scritto

Allegato II.1, artt. 1 e 3, art. 49 comma 3, Regolamento CE 213/2008

GLI ERRORI CHE COSTANO

Gli errori che ti fanno perdere il lavoro fatto.

Queste sono le cose su cui le imprese sprecano mesi. Saperle prima vale quanto tutto il resto della guida.

L'iscrizione è il biglietto, non il posto.

L'Allegato II.1 lo dice espressamente per le indagini di mercato: la partecipazione non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito. Vale anche per gli elenchi. Sono condizione necessaria, mai sufficiente.

Iscriversi ovunque e non rispondere mai è controproducente.

La stazione appaltante può escluderti dall'elenco se non presenti offerta dopo tre inviti nel biennio.

Il CIG non lo chiedi tu.

Lo acquisisce il responsabile del procedimento tramite la piattaforma certificata. A te spettano gli obblighi a valle: conto corrente dedicato e indicazione del codice negli strumenti di pagamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010. È l'errore più diffuso nelle guide per fornitori.

Il MEPA non è più l'unico canale.

La Corte dei conti ha riconosciuto le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate come alternativa legittima al MEPA per gli acquisti sotto soglia. Impostare tutta la strategia sul solo MEPA oggi ti fa perdere pezzi di mercato.

Le consultazioni preliminari hanno un rischio.

L'art. 77 subordina l'utilizzo di quanto emerso alla condizione che non falsi la concorrenza. Partecipare comporta un onere dichiarativo e può esporti a contestazioni di vantaggio competitivo. È un'opportunità con un rischio da gestire, non una scorciatoia.

Dove ci incastriamo noi

Questa guida ti dice come funziona la porta. Non ti dice a quale ente bussare.

È il problema che risolve S2PA: 20.715 enti pubblici valutati rispetto a quello che vendi tu, con quanto ciascuno ha speso nella tua categoria, chi sono i suoi fornitori attuali e chi decide. Serve a scegliere i venti enti su cui vale la pena fare tutto il lavoro descritto qui sopra, invece di farlo a caso su duecento.